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Studio Commerciale Antonio Luongo

Lo Studio Luongo nasce a Campagna, nel Salernitano, oltre venti anni fa come studio commerciale classico, più orientato alle società che alle imprese individuali. Successivamente si qualifica come studio professionale specializzato in finanziamenti agevolati, nel corporate restructuring e nella finanza d'azienda.

Anatocismo Bancario

In questa fase di gravissima crisi economica, caratterizzata da difficoltà e problemi di liquidità per ditte ed Enti Pubblici, tartassati dai costi altissimi dei conti correnti, vi è la concreta e reale possibilità di riappropriarsi del “maltolto”.
La sentenza della Corte Costituzionale, la n° 78/2012 depositata il 05 Aprile 2012, ha dichiarato incostituzionale il decreto Milleproroghe del 29 Dicembre 2010 (il cosiddetto salvabanche), il quale riduceva a 10 anni i termini per presentare ricorso contro gli istituti di credito che avevano applicato l’Anatocismo. La Sentenza di riferimento torna ad essere quindi, la n° 24418 delle Sezioni Unite Civili della Cassazione che aveva definitivamente consolidato principi favorevoli agli utenti dei servizi bancari vittime dell’anatocismo e dell’usura bancaria. Nonostante ciò, però, l’Anatocismo rimane un argomento poco conosciuto. E ciò nonostante la sua applicazione consenta alle imprese che l’hanno subita il recupero di grosse cifre, con conseguente risoluzione , in molti casi, delle problematiche connesse alla mancanza di liquidità.
L’ingordigia delle banche può rappresentare una vera miniera d’oro.
E’ successo, infatti, che spesso, alla fine del ricalcolo, eliminando gli interessi e le indebite competenze, un conto con un saldo fortemente negativo sia passato ad un saldo positivo per il correntista, facendo in tal modo riacquistare un’ imprevista ed insperata liquidità.

REQUISITI
I prerequisiti che devono essere soddisfatti per poter valutare la fattibilità del recupero.
a) Avete conti correnti storici (almeno 15 anni) ? Deve trattarsi di conto ancora in essere (aperto), oppure chiuso da meno di 10 anni. Oltre i 10 anni dalla chiusura del conto scatta la prescrizione e, quindi, su quel conto non si può più recuperare nulla.
Le date fondamentali sono: 
· 22 Aprile 2000: In ogni caso il conto deve essere stato aperto PRIMA di questa data. Dal 22 Aprile 2000: l’anatocismo, infatti, è stato regolamentato e regolarizzato.
· 9 luglio 1992 : Norme per la trasparenza delle operazioni e dei Servizi bancari e finanziari. Se il conto è anteriore a questa data è preferibile : sia perché è un conto più vecchio, sia perché prima di questa data non esisteva la prassi di stabilire per iscritto le clausole degli interessi, delle spese e delle commissioni. Scatta, quindi, la nullità di dette clausole, con conseguente diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato in corso di rapporto in virtù di dette clausole.
La durata del conto è importante perché determina quanto tempo il conto è stato soggetto alla pratica dell’anatocismo e, quindi, quanti sono gli interessi non dovuti da recuperare. 
b) Si tratta di conti stabilmente con saldo negativo (in ROSSO )? Parliamo quindi di conti operativi su cui sono stati pagati interessi passivi per anni o per decenni. E’ importante che il conto abbia presentato un saldo negativo (ovvero che sia stato in ROSSO) per tempi lunghi e per cifre importanti. Se un conto è stato in ROSSO per un breve periodo di tempo, oppure per cifre molto basse NON vale la pena avviare l’azione giudiziaria per il recupero di quanto pagato in eccedenza rispetto al dovuto poiché le cifre da ottenere in restituzione sarebbero modeste. Non importa se dopo il 2000 il conto non è più stato in ROSSO oppure è stato abbandonato o addirittura chiuso. Al recupero degli interessi passivi si aggiunge, poi, quello avente ad oggetto gli interessi attivi, ossia maturati in corso di rapporto sui saldi creditori del correntista. 
c) Avete conservato tutta la Documentazione ORIGINALE della Banca ? O almeno gran parte ? Questa è la vera scommessa e la vera difficoltà su cui giocano le banche. La principale speranza delle banche, infatti, è che le imprese abbiano conservato solo per gli ultimi dieci anni la documentazione bancaria (estratti conto in particolare) per ottemperare agli obblighi fiscali e se ne siano poi disfatti; e tanto al fine di limitare l’importo da restituire agli utenti. Può succedere così che, trovandoci nel 2011, tante aziende o Enti Pubblici abbiano già buttato via tutta la documentazione bancaria fino al 2001. Per il ricalcolo delle competenze (interessi ed altro), invece, sono utili tutti i documenti fin dall’apertura del Conto, dal Contratto base di conto corrente bancario, agli Estratti Conto mensili o trimestrali, al contratto di apertura credito, ai documenti contrattuali relativi ai conti anticipi e quant’altro attinente al rapporto (documenti di Sintesi e di variazione delle condizioni contrattuali eventualmente sottoscritti, etc….).
Vediamo le varie situazioni :
· Se, per diligenza o per caso, avete tutta la documentazione siete nelle condizioni ottimali per poter procedere!
· Se, come è più probabile, manca la parte più vecchia della documentazione relativa al rapporto che si vuol ricalcolare, cioè quella dei primi anni o decenni a seconda della durata del conto, è importante che disponiate di quella relativa ad almeno 15 anni in modo che possano esserci periodi di tempo in cui sicuramente la banca ha applicato interessi anatocistici e ricorrano, quindi, i presupposti per iniziare una causa. La mancanza di una parte degli estratti conto, ovvero la eventuale presenza di “buchi” nella documentazione, costituisce un problema superabile in fase di ricalcolo tramite tecniche di raccordo dei saldi.
· Attenzione: le banche sono tenute per legge (art.2220 c.c.) a conservare tutti i documenti relativi al rapporto di conto corrente bancario, per 10 anni dalla chiusura del conto; ovviamente, se il conto non è stato ancora chiuso detto termine non decorre e la banca ha l’obbligo di consegnare tutta la documentazione – contrattuale e contabile (estratti conto) .
· Nonostante ciò, le banche, il più delle volte, per intuibili ragioni, ossia per ostacolare una completa ricostruzione del rapporto, consegnano soltanto la documentazione relativa all’ultimo decennio anteriore alla richiesta scritta che il correntista abbia in tal senso avanzato, richiamando la norma di cui all’art.117 IV Comma del D.Lgs. n.385/93 la quale, però, è applicabile soltanto alle singole operazioni contabili (distinta di bonifico, di versamento, etc….), mentre non è applicabile ai documenti contabili, dunque agli estratti conto, per i quali ultimi soccorre soltanto il citato art.2220 c.c.. Va peraltro detto che a volte le stesse banche la documentazione semplicemente non ce l’hanno oltre i 10 anni, avendola macerata e distrutta. 
· Per tali motivi, è opportuno, se non addirittura fondamentale, che il correntista conservi tutta o gran parte della documentazione – contrattuale e contabile – oltre l’ultimo decennio.

RICALCOLO
Il ricalcolo delle competenze avviene “ricostruendo” i saldi dall’estratto conto iniziale a disposizione a quello finale, eliminando interessi non dovuti, competenze e spese varie non pattuite. Questa operazione di ricostruzione del saldo finale produce, man mano che si avanza con gli anni esaminati, una forbice sempre maggiore tra il saldo dell’estratto conto e quello contabilmente ricostruito. Dopo un certo numero di anni il saldo ricalcolato diventa POSITIVO, ovvero si passa a credito. Si prosegue, quindi, fino a ricalcolare il saldo attuale o il saldo finale al momento della chiusura del conto. Come già ricordato la procedura di ricalcolo del saldo finale produce cifre a credito che sono tanto più alte quanto più lungo è il periodo ( 15, 20 o 30 anni) e quanto più vi è stata movimentazione di rilevanti importi di denaro.
Criteri di ricalcolo dei saldi
· Individuazione degli interessi passivi da eliminare; 
· Individuazione di altri eventuali addebiti a titolo di competenze e spese varie da eliminare; 
· Ricalcolo del saldo finale utilizzando, per gli interessi passivi, il tasso concordato contrattualmente spogliato di ogni e qualsivoglia forma di capitalizzazione, ovvero, in mancanza di apposite pattuizioni contrattuali, il tasso legale tempo per tempo vigente per l’intera durata del rapporto oppure anche, per i rapporti instaurati a far tempo dal 9.7.1992 applicando il tasso dei BOT, ai sensi e per gli effetti dell’Art.117 VII Comma del D.Lgs. n.385/1993.

CIFRE
Premesso che la cifra che è possibile recuperare dipende da moltissimi fattori (andamento dei saldi, interessi passivi, commissioni, documentazione disponibile, etc.…) riteniamo utile citarvi, a titolo esemplificativo, nell’ambito dell’incredibile numero dei provvedimenti di condanna delle banche in materia di anatocismo, le seguenti sentenze. Con sentenza n.77/2008, del Tribunale di Brindisi – Sezione distaccata di Fasano -, nonostante l’esposizione debitoria della società istante fosse pari ad €.50.000,00 circa, la Banca è stata condannata alla restituzione dell’incredibile importo di €.1.170.334,81 oltre accessori e spese. Ed ancora : con ingiunzione esecutiva n.2316/2008, del Tribunale di Trani, la Banca è stata condannata alla restituzione dell’importo di €.312.181,61, oltre accessori e spese; con ingiunzione esecutiva n.3323/2009, del Tribunale di Bari, la Banca è stata condannata alla restituzione dell’importo di €.307.250,68, oltre accessori e spese. Questi esempi dimostrano la crescita esponenziale delle cifre da ottenere in restituzione in rapporto alla durata più o meno lunga del rapporto di conto corrente bancario.

TEMPI
I tempi per il recupero dei crediti sono, solitamente, di circa 22-24 mesi, oltre ovviamente ai tempi necessari alla mediazione pari al massimo a 4 mesi. Tanto perché l’istruttoria si basa quasi esclusivamente sulla Consulenza Tecnica di Ufficio disposta dal Giudice al fine di ricalcolare esattamente il rapporto di dare-avere tra le parti contrattuali ed in tal modo rideterminare il saldo finale. I tempi sopra considerati, tuttavia, possono essere di gran lunga minori se, come spesso accade, la banca propone una transazione ed il cliente accetta. In molte occasioni, infatti, le banche, prevedendo di uscire perdenti dal giudizio, anche per una questione di immagine, oltre che al fine di limitare gli importi di denari da restituire, decidono di formulare al correntista un’offerta.

SPESE
Le spese per l’avvio della pratica sono minime: il cliente deve versare solo quelle necessarie per impiantare il procedimento di mediazione e conciliazione, nonché per instaurare, ove occorra, il giudizio civile, nell’ambito del quale dovranno essere infine anticipati i costi della Consulenza disposta dal Magistrato. Detti costi vengono posti, alla fine del giudizio, a carico della parte soccombente. A queste devono ovviamente aggiungersi quelle relative alla consulenza, al caricamento dei dati contabili degli estratti conto ed alla relativa rielaborazione al fine di ricalcolare esattamente il saldo finale. Il nostro compenso, infatti, è con la formula “QUOTA LITE “, ovvero mediante il riconoscimento di una percentuale sulla cifra recuperata da pattuirsi preventivamente al momento del conferimento dell’incarico.

CONCLUDENDO …
Se ritenete, alla luce delle suindicate condizioni, di avere le carte in regola, richiedeteci un parere. Il nostro ufficio esaminerà e valuterà la documentazione bancaria in vostro possesso e, fin dal primo incontro, stabilirà se è possibile recuperare quanto avete versato a titolo di interessi anatocistici ed altre indebite competenze, con quali modalità e tempi. Già dal primo incontro o nei 20-30 giorni immediatamente successivi, vi sarà data anche un’indicazione di massima sull’entità delle cifre recuperabili. Ciò vi permetterà di valutare liberamente se vale la pena intraprendere un’azione giudiziaria contro la banca.
Il recupero delle somme, per i titoli ed i motivi di cui innanzi si è detto, è possibile sia per le imprese in bonis, sia per quelle che comunque risentono della crisi attuale e che sono in più o meno grande difficoltà economica.

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